1 Premessa

Sierra, società leader per qualità nella produzione di scambiatori di calore a pacco alettato, ritiene che l’attenzione ad un approvvigionamento responsabile e sostenibile di materie prime, prodotti e servizi sia un modo efficace per incoraggiare comportamenti responsabili e valori positivi in ogni ambito della catena produttiva.

La sostenibilità è parte integrante della strategia aziendale della Società; anche nella fase di reperimento di materie pri- me, beni e servizi necessari per la produzione e lo sviluppo dei propri prodotti e soluzioni, Sierra si impegna a stabilire relazioni con i propri fornitori, ponendo attenzione al fatto che gli stessi rispettino gli standard più elevati di sosteni- bilità e responsabilità sociale, sia all’interno delle proprie aziende che nell’ambito delle rispettive catene di approvvi- gionamento locali e globali.

Con il presente codice di condotta fornitori (“Codice di Condotta Fornitori”) la Società intende dunque stabilire i requisiti minimi relativi alle norme e ai criteri che devono essere seguiti da tutti i fornitori per l’intera durata del rapporto instaurato con la Società, relativi in particolare alla conformità alle leggi e ai regolamenti internazionali, al rispetto dei diritti umani e del lavoro, alla tutela dell’ambiente e al cambiamento climatico, nonché dei principi inerenti all’integrità, all’etica e all’anti-corruzione.

Il presente Codice di Condotta Fornitori, con i suoi eventuali e successivi aggiornamenti, costituirà parte integrante ed essenziale di tutti gli accordi conclusi tra la Società e i propri fornitori. Qualora il fornitore abbia adottato il proprio codice di con- dotta contenente norme più restrittive rispetto al presente Codice di Condotta Fornitori, il fornitore sarà autorizzato ad applicare le proprie norme più rigorose, in ogni caso a condizione che sia garantito il pieno rispetto del Codice di Condotta Fornitori.

Per tutto quanto non espressamente previsto all’interno del presente Codice di Condotta Fornitori, rimangono in essere e pienamente efficaci tutte le ulteriori previsioni contenute nel Codice Etico fruibile sul sito internet della Società, di cui il presente documento costituisce parte integrante e so- stanziale. Ogni

fornitore si impegna pertanto anche a rispet- tare le previsioni del Codice Etico, per quanto di rispettiva competenza.

2 Ambito di applicazione

Destinatario del presente Codice di Condotta Fornitori è qualsiasi “fornitore” della Società, da intendere quale soggetto che fornisce alla Società prodotti, materie prime, semilavorati, beni in generale e servizi.

Ogni fornitore è tenuto a rispettare gli standard e i prin- cipi identificati dal presente Codice di Condotta Fornitori, impegnandosi ad applicare politiche conformi a quelle ivi enunciate, nell’ambito dell’intera catena di approvvigiona- mento e dei rapporti di fornitura con i propri subfornitori e/o subappaltatori.

Qualora il fornitore si avvalga di altri soggetti nella catena di fornitura (quali, ad es., subfornitori, subappaltatori, terzi fornitori di beni e/o servizi, etc. ) dovrà fare in modo che i principi previsti all’interno del presente Codice di Condotta Fornitori vengano opportunamente recepiti anche da tali soggetti, al fine di garantire che ogni soggetto coinvolto nella catena di fornitura e/o approvvigionamento provveda al rispetto degli stessi.

3 Conformità alle leggi e ai regolamenti internazionali

La Società si aspetta che ogni fornitore rispetti tutte le leggi e i regolamenti applicabili, nonché gli standard e le best practices internazionali applicabili nel Paese in cui il fornitore di riferimento opera o ha sede.

Inoltre, i fornitori si impegnano ad adottare comportamenti conformi ai principi e ai diritti fondamentali definiti:

  • dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite, dal Global Compact delle Nazioni Unite, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, nonché dagli standard minimi di tutela internazionale previsti dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro;
  • dall’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, dalla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, dalla Convenzione di Basilea e dalla Convenzione di Minamata sul mercurio;
  • in generale dalle Nazioni Unite (ONU) e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), contro la corruzione, nonché da tutte le relative convenzioni e leggi in materia, anche inerenti alla corruzione all’estero.

 

4 Diritti umani e del lavoro

La Società promuove il principio per cui ogni fornitore, nelle proprie attività, deve rispettare i diritti umani e del lavoro, operando in conformità con i principi di seguito esposti.

  • Lavoro minorileIl fornitore si impegna a non assumere e/o utilizzare in alcun modo qualsiasi tipo di lavoro minorile, in confor- mità con quanto indicato dall’Organizzazione Interna- zionale del Lavoro.
  • Divieto di discriminazioneIl fornitore si impegna a creare e mantenere un am- biente di lavoro privo di qualsiasi forma di discrimina- zione. Nessun dipendente potrà essere discriminato, penalizzato, oggetto di molestie e/o favorito sulla base di caratteristiche quali sesso, colore della pelle, nazionalità, religione, opinioni politiche o altre, origine etnica, disabi- lità, età, identità di genere o altre caratteristiche simili.
  • Lavoro forzatoIl fornitore si impegna a garantire che ogni lavoro venga svolto su basi concordate liberamente, rifiutando qualsiasi forma di lavoro forzato, schiavitù o traffico di esseri umani. I dipendenti devono essere liberi di risol- vere il contratto di lavoro con il proprio datore di lavoro, nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dalla legge.
  • Diritto di associazioneIl fornitore si impegna a rispettare il diritto dei lavorato- ri di associarsi, organizzarsi e unirsi a eventuali associa- zioni, nonché di scioperare.
  • Retribuzione e orario di lavoroIl fornitore si impegna ad osservare le leggi nazionali pertinenti riguardanti gli orari di lavoro, le pause e i periodi di riposo prescritti per legge, nonché la retri- buzione, il salario minimo e i vantaggi sociali, anche alla luce di quanto previsto dagli standard internazionali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro in materia.
  • Personale esternoIl fornitore che utilizza personale esterno (ad es., perso- nale di sicurezza, etc.) si impegna ad attenersi alle leggi nazionali applicabili che regolano i rapporti contrattuali e di lavoro. Il personale esterno dovrà essere adeguata- mente informato e monitorato, in particolare per quan- to riguarda i rischi per i diritti umani, nonché il rispetto della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, danni fisici, incidenti sul lavoro, malattie etc.
  • Salute e sicurezza sui luoghi di lavoroIl fornitore si impegna a rispettare i requisiti minimi stabiliti dalla legge per le condizioni di lavoro, garan- tendo il rispetto delle normative sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di prevenire incidenti e/o malattie professionali. Questo comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’obbligo di identificare, valutare e ridurre i rischi effettivi e potenziali per la sicurezza e la salute, di avere una propria politica in materia di salute e sicurezza che dimostri il proprio impegno per il rispetto della stessa, di nominare figure responsabili all’interno della propria organizzazione, di disporre di un controllo operativo, quali norme e procedure, e di informare tutti i dipendenti, di fornire strumenti di lavoro e dispositivi di protezione adeguati a tutti i dipendenti, nonché di adottare procedure di gestione delle emergenze.
  • Libertà di espressione e confidenzialità delle informazioni (privacy)Il fornitore si impegna a proteggere il diritto alla libertà di espressione dei propri dipendenti, nonché di tutelare la confidenzialità e riservatezza delle informazioni degli stessi e la privacy in generale di tutti i dipendenti.

5 Materiali da zone di conflitto/zone embargate e materie prime ad alto rischio

Il fornitore si impegna ad effettuare un’analisi accurata per promuovere catene di approvvigionamento delle risorse e delle materie prime responsabili, al fine di proteggere i diritti umani nelle eventuali regioni e/o zone di conflitto o ad alto rischio.

I fornitori devono reperire esclusivamente minerali non originari di zone di conflitto o ad alto rischio, in particolare stagno, tantalio, tungsteno, oro, nonché minerali e metalli legati a materie prime originari di zone di conflitto o ad alto rischio, in conformità alle disposizioni applicabili in materia, tra cui, a titolo esemplificativo, il Regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce specifici obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dei suddetti materiali ed il Regolamento (UE) 2014/833 del 31/07/2014, modificato dal Regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio del 23/06/2023, che stabilisce, in particolare, il divieto di importare e acquistare e/o trasportare all’inter- no del territorio UE, materiale originario della Federazione Russa o esportato dalla Federazione Russa.

Nel caso in cui un prodotto contenga uno o più di questi minerali o materie prime ad alto rischio, come il cobalto, il fornitore deve essere in grado di garantire trasparenza in caso di richieste relative all’origine del materiale nella catena di approvvigionamento, con possibilità di escludere i materiali il cui processo di accertamento e verifica non sia stato adeguato ed accurato. Inoltre, il fornitore si impegna a non porre in essere comportamenti idonei a causare la contaminazione dannosa del suolo, l’inquinamento dell’acqua e dell’aria, le emissioni sonore nocive ovvero il consumo eccessivo di acqua, né ad appropriarsi illegalmente di terreni, foreste e acque, utilizzate per il sostentamento di individui o popolazioni locali.

6 Tutela dell’ambiente e cambiamento climatico

Il fornitore si impegna ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse, comprese le materie prime, l’energia, l’acqua e il carburan- te, riducendone il consumo, promuovendo la riduzione
dei rifiuti prodotti e proteggendo la biodiversità. Questo impegno include l’eliminazione o la riduzione dei rifiuti al fine di migliorare le pratiche di smaltimento, consentendo il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti stessi. Il fornitore deve im- pegnarsi ad adottare tutte le misure necessarie per minimiz- zare le emissioni dirette e indirette di carbonio e gas serra, promuovendo l’uso di energie rinnovabili e fonti energeti- che alternative. Inoltre, il fornitore si impegna ad astenersi dal commettere violazioni degli obblighi ambientali dovute a (i) uso di mercurio e/o composti di mercurio nei prodotti e/o processi di produzione, anche attraverso il trattamento dei rifiuti di mercurio, (ii) uso e smaltimento di inquinanti organici persistenti e raccolta, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti risultanti, e/o (iii) spedizione transfrontaliera di rifiuti pericolosi e il loro smaltimento.

7 Integrità, etica e anti-corruzione

La Società si aspetta che ogni fornitore agisca nel rispetto dei principi di legalità, lealtà e correttezza, in conformità a quanto di seguito riportato.

  • Integrità, eticaIl fornitore è tenuto a condurre le proprie attività nel ri- spetto dei principi etici e di integrità della propria attivi- tà e a dotarsi di sistemi organizzativi allineati ai principi espressi nel presente Codice di Condotta Fornitori.
  • Osservanza delle leggi anti-corruzione
    Il fornitore è tenuto ad operare con la diligenza neces- saria per prevenire qualsivoglia forma di corruzione, furto, appropriazione indebita, frode o estorsione; il fornitore, in particolare, non deve richiedere, accettare o concedere direttamente o indirettamente pagamenti o altri benefici per scopi di corruzione, per sfruttare opportunità commerciali, né indurre e/o permettere ad altri di farlo a suo nome. Il fornitore è tenuto ad avva- lersi di procedure idonee a prevenire e combattere la corruzione in ogni sua forma.
 
  • Regali, atti di intrattenimento e di ospitalitàIl fornitore si impegna ad astenersi dall’effettuare regali e/o ogni forma di intrattenimento offerti ad un dipen- dente della Società, a clienti e/o a funzionari pubblici in generale al fine di indurre gli stessi a prendere una deter- minata decisione aziendale, o anche solo per influenzar- la. Eventuali regali e atti di intrattenimento e di ospitalità ai soggetti sopra indicati potranno essere consentiti solo se l’occasione e la relativa entità risultano appropriate, ossia se costituiscono espressione di una prassi commer- ciale accettata e sono di modico valore.
  • Conflitto d’interesse
    Il fornitore si impegna a segnalare ogni conflitto di interesse rilevante, reale o potenziale, nello svolgimen- to delle proprie attività. Il fornitore non deve tollerare pregiudizi, conflitti di interesse, influenze o prevaricazioni inappropriate in relazione ai propri giudizi ed alle proprie responsabilità professionali. Il fornitore deve essere quindi libero da qualsiasi conflitto di interessi che possa influenzare il relativo rapporto commerciale con la Società.
 
  • Concorrenza, antitrust e commercio

    Il fornitore si impegna ad agire conformemente alle norme relative alla concorrenza, antitrust e commercio, applicabili nel paese in cui opera, astenendosi da qualsiasi pratica che possa tradursi in una violazione della legge antitrust, in un abuso di posizione dominante, ovvero in altre pratiche commerciali anti concorrenziali.

    • Riservatezza. Privacy

    Il fornitore si impegna a rispettare tutte le leggi applicabili in materia di privacy e protezione dei dati, anche al fine di evitare qualsiasi trattamento dei dati non autorizzato, impegnandosi altresì ad implementare tutti gli strumenti e le procedure necessari per provvedere alla corretta gestione delle informazioni e dati riservati della Società, per garantire l’assenza di ogni accesso non autorizzato.

    • Riciclaggio. Finanziamento del terrorismo.

    Il fornitore si impegna a non agevolare e/o favorire terzi in relazione ad attività di riciclaggio di danaro, finanziamento del terrorismo o altre attività di criminalità finanziaria in genere.

    • Leggi sulle sanzioni e sul controllo delle esportazioni

    Il fornitore si impegna ad agire in conformità a tutte le leggi e regolamenti applicabili sul controllo delle esportazioni e a quelle che proibiscono o limitano rapporti commerciali con paesi, entità o persone sanzionate.

     

8 Sicurezza informatica

Il fornitore dovrà implementare e adottare al suo interno tutte le misure necessarie per la tutela della sicurezza informatica della rete e dei sistemi utilizzati nel contesto della propria operatività, anche impegnandosi ad individuare le misure tecniche e organizzative relative alla gestione dei rischi, nonché alla prevenzione e/o minimizzazione degli impatti di eventuali incidenti informatici, garantendo altresì che i propri sistemi informatici, nonché i beni e/o prodotti forniti siano conformi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai principi previsti dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché alla normativa tempo per tempo vigente e alle migliori prassi di volta in volta applicabili in materia.

9 Legge applicabile e foro competente

Il presente Codice di Condotta Fornitori è regolato dalla Legge italiana. Ogni eventuale controversia inerente all’in- terpretazione, esecuzione e validità del presente Codice di Condotta Fornitori sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Verona.